RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA MATERIALI E IMMATERIALI

Rivalutazione dei beni di impresa materiali e immateriali quali i diritti di proprietà industriale (brevetti, marchi, design, know how e diritto d’autore)

BENEFICIARI:

La misura indicata nel decreto è potenzialmente usufruibile da tutti i soggetti che esercitano un’attività di impresa e che siano titolari di almeno un titolo di proprietà industriale (brevetti,  marchi, design) depositato/registrato prima del 31.12.2019.

VANTAGGI:

A seconda della situazione dell’impresa, la rivalutazione potrebbe consentire di ottenere sensibili vantaggi in termini di risparmio fiscale.

MODALITA’

In data 13 ottobre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Legge n.104 del 14 agosto 2020 riportante un’importate novità in materia di rivalutazione dei beni d’impresa.

In particolare, nel bilancio relativo all’esercizio 2020 è consentito rivalutare i beni materiali, beni immateriali (e.g. brevetti, marchi e design) e le partecipazioni possedute in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, a condizione che si tratti di beni detenuti in regime d’impresa precedentemente al 31.12.2019.

Sono esclusi i beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

La rivalutazione potrà avere rilevanza solo civilistica o, facoltativamente, fiscale mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% sui maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati. Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere suddiviso in tre rate annuali scadenti a giugno 2021, 2022 e 2023.

È consentito rivalutare singoli beni specificatamente individuati (ad esempio uno o più brevetti/marchi/design).

A fronte del maggior valore attribuito ai beni rivalutati si verrà a creare una riserva con conseguente patrimonializzazione della società. Qualora la rivalutazione avesse anche rilevanza fiscale, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva (3%), si precisa che la riserva iscritta a bilancio conseguente alla rivalutazione non sarà liberamente distribuibile e, per poterne disporre liberamente, sarà necessario versare un’imposta sostitutiva del 10% contestualmente alla rivalutazione.

Il maggior valore fiscalmente rivalutato sarà riconosciuto ai fini fiscali a partire:

  • dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, per quanto attiene l’entità degli ammortamenti;
  • da 01.01.2024 per la quantificazione di plusvalenze o minusvalenze.

Il nostro Studio è a disposizione per chiarimenti e supporto per quanto sopra grazie alla collaborazione con partner di fiducia specializzati.

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